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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 55
- Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
Art. 52 - Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse
1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:
a) la percentuale entro il limite massimo di cui all'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
degli importi posti a base di gara per la costituzione del Fondo tenuto conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare;
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale di cui al comma 2;
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo a favore dei dipendenti di cui al comma 2 previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tenuto conto dei criteri di cui all'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
;
d) le modalità applicative dell'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. 163/2006
che determina il tetto massimo di incentivi che può essere corrisposto ai dipendenti nel corso di ciascun anno;
e) le modalità di erogazione degli incentivi;
f) i casi e le modalità di avvalimento degli uffici regionali da parte di altri enti pubblici per la progettazione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'articolo 44;
g) i criteri per l'utilizzo della quota del Fondo di cui all'
Sito esternoarticolo 93 comma 7 quater, del d.lgs 163/2006
da destinare a spese per acquisto di beni per l'innovazione, l'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza della Regione e dei servizi ai cittadini.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.