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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO I
- Modifiche al capo I della l.r.1/2009
Art. 1
- Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale
1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le
tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all’applicazione del comma 1.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.