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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 85
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 40 a 52 entrano in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale, ad eccezione dell’articolo 41, comma 5, che inserisce il comma 4 ter dell’articolo 49 nella legge regionale 1/2009 . (1)

v. BU 23 gennaio 2015, n. 4, parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.