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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 64
- Introduzione dell'articolo 9 bis nella l.r. 59/1996
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;
b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.