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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 53
- Disposizioni di prima applicazione e transitorie
1. In fase di prima applicazione il Direttore generale della Presidenza e i Direttori generali cessano dal loro incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al Direttore generale della Giunta e ai direttori, che è effettuato dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla prima seduta della nuova Giunta.
2. In fase di prima applicazione i coordinatori di area e i responsabili di settore cessano dal loro incarico a decorrere dall'attribuzione degli incarichi ai nuovi responsabili di settore, che è effettuata dal Direttore generale e dai direttori entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi.
3. Gli articoli da 15 a 18, 21, da 35 a 39 producono effetti a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
4. Gli articoli da 2 a 14, 19, 20, da 22 a 25 e 28 producono effetti a far data dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.