Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 42
- Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.