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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 4 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Direzione generale della Giunta regionale
1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:
a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di
specifici
obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di
particolare rilievo istituzionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.