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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 37
1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta
la durata dell'incarico.
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di
segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.