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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 35
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.