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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzione generale della Giunta regionale;
b) direzioni e Avvocatura regionale;
c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
2. L'Avvocatura regionale di cui alla
l.r. 63/2005
è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.
3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.