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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 18
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico
1. Il Direttore generale cessa dall’incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al nuovo Direttore generale e comunque decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. I direttori cessano dall’incarico a decorrere dal conferimento degli incarichi ai nuovi direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta regionale.
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.
4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.
5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.