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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 16
- Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori
1. Il Direttore generale e i direttori sono collocati al di fuori dell’organico dei dirigenti a
tempo indeterminato della Giunta regionale.
2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’
articolo 3 bis della l.r. 63/2005
. All’Avvocato
generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.
6. Per i soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.