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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 13
- Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Delega di funzioni dirigenziali
1. I responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.
2. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'
articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
3. All’attribuzione della delega è correlato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, un aumento del trattamento economico accessorio annuo. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.