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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Considerato quanto segue:


1. L’organizzazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) deve essere modificata per garantire efficienza amministrativa, razionalizzazione della spesa e per definirne l’inquadramento giuridico;


2. A tal fine il territorio regionale agricolo forestale viene suddiviso in nove ambiti corrispondenti ad altrettante strutture associative senza scopo di lucro di cui si definiscono organi, competenze e le principali regole di organizzazione;


3. Riguardo all’assetto organizzativo degli ATC, viene prevista l’assemblea dei delegati quale organo rappresentativo di secondo grado con funzione di approvare gli atti fondamentali dell’ATC. Con tale previsione si intende dare maggior rilievo al controllo sul corretto svolgimento dell’attività venatoria da parte della comunità di un determinato ambito e in tal modo si intende anche valorizzare il ruolo di tale comunità nella gestione delle risorse faunistiche;


4. La necessità di introdurre un più efficace e incisivo controllo da parte della Regione sull'attività di gestione faunistico venatoria svolta dagli ATC mediante l'istituzione di un’apposita commissione regionale di verifica composta da funzionari della Regione e delle province;


5. Per favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC, si prevede la necessità di suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie;


6. Le elevate professionalità presenti presso le province toscane e del fatto che esse hanno sempre supportato, fino dalla loro istituzione, gli ATC toscani, sia sotto il profilo tecnico-faunistico, sia amministrativo;


7. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), prevede all'articolo 4 la possibilità per gli ATC di avvalersi di personale delle province;


8. La situazione generale che tale personale sta attraversando, si ritiene opportuno prevedere, anche nella l.r. 3/11 94, la possibilità che gli ATC si avvalgano, in via prioritaria, di professionalità che abbiano maturato esperienze in questo ambito nelle amministrazioni provinciali;


9. Per assicurare il pieno rispetto delle finalità di protezione del patrimonio faunistico nazionale di cui alla Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), negli atti di programmazione faunistica sono individuate le zonizzazioni territoriali “sottoambiti” per garantire le peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali. L’organizzazione venatoria viene infatti ricondotta a livello di sottoambito anche per quanto riguarda il territorio nel quale il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria;


10. Viene individuato il soggetto scientifico di cui l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria si avvale per il conseguimento delle sue finalità, mentre per rafforzare il ruolo della Commissione consultiva regionale si prevede che la stessa possa essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni;


11. La quota di iscrizione agli ATC sarà decisa dai comitati di gestione sulla base di importi minimi e massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;


12. Per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate viene previsto un momento di verifica da parte della Regione sull’attività svolta dagli ATC;


13. E’ necessario adeguare la normativa regionale alla nuova formulazione dell’Sito esternoarticolo 21 della l. 157/1992 che dispone il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati;


14. Viene prevista una norma transitoria per assicurare la fattibilità del passaggio di competenze dagli ATC soppressi a quelli di nuova istituzione;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è aggiunto il seguente:
5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).
”.
Art. 2
1. 1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “
pareri
” è inserita la seguente: “
obbligatori
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. La Commissione può essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia
1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata.
2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.
3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter. I sottoambiti sono privi di organi.
4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
6. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente,
b) l’Assemblea dei delegati;
c) il Comitato di gestione;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.
8. Lo statuto è approvato dall’assemblea dei delegati, in conformità ad uno schema predisposto dalla Regione.
9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell’interesse pubblico.
”.
Art. 4
- Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Assemblea dei delegati
1. I cacciatori iscritti all’ATC, le aziende agricole ricadenti nel territorio dell’ATC, gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei comuni inclusi all’ATC, eleggono i delegati con le modalità indicate nello statuto.
2. L’Assemblea dei delegati approva lo statuto, le relative modifiche, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.
”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 ter - Comitato di gestione e Presidente dell’ATC
1. Il Comitato di gestione è composto, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da
rappresentanti degli enti locali.
2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla provincia. Per l’ATC Firenze – Prato, i componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze.
3. Il comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
4. Il presidente dell’ATC è eletto dal comitato di gestione.
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 quater - Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente.
2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ).
4. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
”.
Art. 7
1. Dopo l'articolo 11 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 quinquies - Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC
1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC, composta dal responsabile o suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti, che la presiede, dal responsabile, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali competenti in materia di attività faunistico venatoria.
2. La Commissione esercita il controllo sull'attività degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi.
3. A tal fine ciascun ATC è tenuto a comunicare preventivamente alla commissione gli atti con i quali intende procedere alle acquisizioni di cui al comma 2.
4. La Commissione può esprimere il proprio parere motivato sulla rispondenza di tali atti alle finalità istituzionali degli ATC e alla normativa vigente, anche ai sensi dell'articolo 11 sexies.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 10, sono precisate le modalità di funzionamento operativo della Commissione.
”.
Art. 8
1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 sexies - Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori,
beni, servizi e forniture, ciascun ATC deve suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie. Nella determina a contrarre, ciascun ATC da conto dei criteri e delle ragioni seguite per l’individuazione dell’oggetto della procedura selettiva.
”.
Art. 9
1. 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1994 , dopo le parole: “
l’ATC
” sono aggiunte le seguenti: “,
avvalendosi delle professionalità esistenti presso l'amministrazione provinciale competente.
”.
Art. 10
1. Il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 11
1. L’articolo 13 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC
1. La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento delle attività di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l’effettivo perseguimento delle finalità programmate.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell’ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell’attività svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell’ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza.
3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale può impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell’ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.
Art. 12
1. Al comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
con il metodo della caccia di selezione e da appostamento
” sono soppresse.
Art. 13
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
ricoperto di neve
” sono aggiunte le seguenti: “
salvo che per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati.
”.
Art. 14
- Norma transitoria
1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nominano i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificato dalla presente legge. In caso di mancata nomina, la Regione provvede alla nomina di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.
2. I comitati di gestione o il commissario di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione relativi al territorio della provincia di riferimento.
3. A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo II del d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2015, la provincia nomina un commissario.
5. Entro il 30 aprile 2015, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvate le direttive per la prima elezione dell’assemblea dei delegati e lo schema di statuto di cui all’articolo 11, comma 8, della l.r. 3/1994 .
6. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione indicono le prime elezioni delle assemblee dei delegati. In caso di mancata indizione, la Regione provvede alla nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. Fino all’approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli attuali ATC costituiscono sottoambiti dell’ATC di riferimento.
8. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011.
9. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 8, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994 .
10. Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all’ATC di residenza venatoria è stabilita in almeno euro 100,00.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.
Art. 15
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.