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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 8
1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 sexies - Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive per l'acquisizione di lavori,
beni, servizi e forniture, ciascun ATC deve suddividere i relativi appalti in lotti funzionali, distinti per specifiche funzioni e materie. Nella determina a contrarre, ciascun ATC da conto dei criteri e delle ragioni seguite per l’individuazione dell’oggetto della procedura selettiva.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.