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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 7
1. Dopo l'articolo 11 quater della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 quinquies - Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC
1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC, composta dal responsabile o suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti, che la presiede, dal responsabile, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali competenti in materia di attività faunistico venatoria.
2. La Commissione esercita il controllo sull'attività degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi.
3. A tal fine ciascun ATC è tenuto a comunicare preventivamente alla commissione gli atti con i quali intende procedere alle acquisizioni di cui al comma 2.
4. La Commissione può esprimere il proprio parere motivato sulla rispondenza di tali atti alle finalità istituzionali degli ATC e alla normativa vigente, anche ai sensi dell'articolo 11 sexies.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 10, sono precisate le modalità di funzionamento operativo della Commissione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.