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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 6
1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 quater - Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente.
2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ).
4. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.