Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 4
- Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Assemblea dei delegati
1. I cacciatori iscritti all’ATC, le aziende agricole ricadenti nel territorio dell’ATC, gli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e residenti nei comuni inclusi all’ATC, eleggono i delegati con le modalità indicate nello statuto.
2. L’Assemblea dei delegati approva lo statuto, le relative modifiche, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.