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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia
1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata.
2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.
3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter. I sottoambiti sono privi di organi.
4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
6. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente,
b) l’Assemblea dei delegati;
c) il Comitato di gestione;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.
8. Lo statuto è approvato dall’assemblea dei delegati, in conformità ad uno schema predisposto dalla Regione.
9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell’interesse pubblico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.