Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
Art. 2
- Modifiche all’art. 10 bis della l.r. 3/1994
1.
1.
All’alinea del comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 dopo la parola: “
pareri
” è inserita la seguente: “
obbligatori
”.2.
Dopo il comma 4 dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
4 bis. La Commissione può essere nominata in presenza di più della metà delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.
”.