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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 14
- Norma transitoria
1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nominano i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificato dalla presente legge. In caso di mancata nomina, la Regione provvede alla nomina di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.
2. I comitati di gestione o il commissario di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione relativi al territorio della provincia di riferimento.
3. A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo II del d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2015, la provincia nomina un commissario.
5. Entro il 30 aprile 2015, con deliberazione della Giunta regionale, sono approvate le direttive per la prima elezione dell’assemblea dei delegati e lo schema di statuto di cui all’articolo 11, comma 8, della l.r. 3/1994 .
6. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione indicono le prime elezioni delle assemblee dei delegati. In caso di mancata indizione, la Regione provvede alla nomina di un commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. Fino all’approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli attuali ATC costituiscono sottoambiti dell’ATC di riferimento.
8. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011.
9. Fino all’approvazione delle modifiche di cui al comma 8, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994 .
10. Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all’ATC di residenza venatoria è stabilita in almeno euro 100,00.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.