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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 1
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è aggiunto il seguente:
5 bis. L’Osservatorio assicura il supporto tecnico scientifico necessario per le attività previste dalla presente legge avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.