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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

  • VOCI
  • Attività faunistico - venatoria

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 3/1994
Art. 2 - Modifiche all’ art. 10 bis della l.r. 3/1994
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
Art. 4 - Inserimento dell’ articolo 11 bis nella l.r. 3/1994
Art. 5 - Inserimento dell’ articolo 11 ter nella l.r. 3/1994
Art. 6 - Inserimento dell’ articolo 11 quater nella l.r. 3/1994
Art. 7 - Inserimento dell' articolo 11 quinquies nella l.r. 3/1994
Art. 8 - Inserimento dell' articolo 11 sexies nella l.r. 3/1994
Art. 9 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/1994
Art. 10 - Modifiche all’ articolo 13 ter della l.r. 3/1994
Art. 11 - Sostituzione dell’ articolo 13 quater della l.r. 3/1994
Art. 12 - Modifiche all’ articolo 17 bis della l.r. 3/1994
Art. 13 - Modifiche all’articolo 33 della l.r. 3/1994
Art. 14 - Norma transitoria
Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.