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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO X
- Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 71
Art. 11- Diritto all’assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione
1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.
3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite
inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell’importo
dell’assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un
giorno.
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27 bis, comma 2, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.
6. Dall’entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
”.
Art. 72
1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell’assegno vitalizio
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.
3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.
3 quater. L’applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio.
”.
Art. 73
c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve
restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 marzo 2015. n. 37
(Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).
”.
Art. 74
Art. 75
- Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Riduzione temporanea dei vitalizi
1. Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :
a) nessuna riduzione fino all’importo di euro 1.000,00;
b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.
2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell’assegno
vitalizio è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d’ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli.
”.
Art. 76
- Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 27 ter - Destinazione dei risparmi di spesa
1. I risparmi di spesa determinati dall’applicazione dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di presidenza.
”.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.