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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.