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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell’accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all’entrata in vigore della legge. La complessità di tali processi è apparsa evidente al legislatore, che ha infatti posticipato in più occasioni i termini temporali degli stessi;


2. Il regolamento d’attuazione della l.r. 8/2006 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come “private ad uso collettivo” in esercizio;


3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;


4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;


5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli;


Approva la presente legge:


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è aggiunto il seguente:
1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
e, limitatamente alla piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli.
”;
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale.
”.
3. Dopo il comma 4, dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua.
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l’apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
Art. 4
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento
regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all’articolo 16 comma 2.
”.
Art. 5
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto.
”.
Art. 6
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 dopo le parole: “
regolamento regionale di cui all’articolo 5
” sono inserite le seguenti: “
o nella presente legge
”; prima delle parole “
i responsabili
” sono inserite le seguenti: “
Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 bis)
”.
Art. 7
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Disposizioni finali
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 è
adeguato alle disposizioni della l.r. /2014 stessa.
“.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.