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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;


Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Considerato quanto segue:


1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell’accordo sulla materia intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di inevitabili processi di adeguamento per le piscine in esercizio all’entrata in vigore della legge. La complessità di tali processi è apparsa evidente al legislatore, che ha infatti posticipato in più occasioni i termini temporali degli stessi;


2. Il regolamento d’attuazione della l.r. 8/2006 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come “private ad uso collettivo” in esercizio;


3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;


4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;


5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori del settore. Tali capacità si esplicano principalmente attraverso la predisposizione delle procedure di autocontrollo come strumenti di adeguamento delle stesse alla propria specifica realtà, all'interno delle norme di riferimento e della responsabilità dell'operatore; tali procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione per le attività di verifica degli organismi preposti ai controlli;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.