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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Disposizioni finali
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”. Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 è
adeguato alle disposizioni della l.r. /2014 stessa.
“.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.