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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 4
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2006 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento
regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all’articolo 16 comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.