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Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014

Art. 3
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “
Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l’apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006 è inserito il seguente:
6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.