Menù di navigazione

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 82

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Nel quadro del riordino complessivo dell’apparato burocratico regionale, avviato dal Consiglio regionale in raccordo con la Giunta regionale in conseguenza della necessità di procedere ulteriormente nel cammino di una decisa revisione della spesa pubblica, si ritiene opportuno effettuare alcune limitate modifiche concernenti l’organizzazione della struttura consiliare riducendo l’attuale previsione della possibilità di istituire fino ad un massimo di tre direzioni di area ad un massimo di due e rimarcando che tale istituzione costituisce un elemento di carattere eventuale rimesso ad una valutazione da parte dell’Ufficio di presidenza, da operarsi anche alla luce di quelli che saranno i complessivi effetti del generale riordino e riduzione di tutte le strutture dirigenziali;


2. Sotto un diverso aspetto, al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni consiliari di legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali, si prevede che il Consiglio regionale debba avere un accesso ordinario e costante a tutte le banche dati della Giunta regionale, la cui individuazione è rimessa ad una apposita intesa stipulata tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.