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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 4 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Secondo le modalità previste dall'
articolo 12 della l.r. 51/2014
, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli
notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.