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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 8, comma terzo, della l. 108/1968
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.