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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 13 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Spese per il procedimento elettorale
1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.
4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;
b) l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
d) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. Nell’ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:
a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.
6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.