Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 12 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Operazioni dell’ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali.
1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'
articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014
.
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti
della l.r. 51/2014
, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.