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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 11 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Operazioni dell’ufficio centrale regionale.
Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’
articolo 15 della l.r. 51/2014
, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all’
articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014
, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
b) determina la cifra elettorale regionale delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'
articolo 16 della l.r. 51/2014
;
c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi e alle coalizioni di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti
della l.r. 51/2014
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.