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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 8 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Validità e invalidità del voto
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell’
articolo 14 della l.r. 51/2014
.
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall’elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.