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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la raccomandazione (2002/413/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;


Visto il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo ICZM - Integrated Coastal Zone Management), adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nei giorni 20 e 21 gennaio 2008, ed entrato in vigore il 24 marzo 2011;


Vista la Carta di Bologna 2012 (Carta delle regioni europee per la promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo), a cui ha aderito anche la Regione Toscana;


Vista la Sito esternolegge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternod.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Considerato quanto segue:


1. Poiché la materia della difesa della costa è disciplinata nell’ambito della l.r. 91/1998 , ove però viene definita unicamente l’attribuzione delle competenze, si rende necessario disciplinare in maniera organica l’esercizio delle relative funzioni amministrative attraverso l’inserimento di un autonomo titolo all’interno della medesima l.r. 91/1998 ;


2. Occorre anzitutto definire il contesto della programmazione regionale in materia di tutela della costa, in analogia a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, stabilendo che le strategie di intervento individuate nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), siano attuate mediante un documento operativo, approvato annualmente dalla Giunta regionale, contenente anche una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente che concorrerà alla definizione del documento di valutazione e monitoraggio del PAER di cui all’articolo 3 bis della medesima l.r. 14/2007 ;


3. In particolare, assume rilevanza la definizione, nell’ambito del sopracitato documento operativo annuale per la tutela della costa, di un quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera che garantisca, non solo una corretta programmazione degli interventi pubblici, ma anche il concorso, ove possibile, degli interventi privati di ripascimento degli arenili al miglioramento della costa, con riferimento ai fenomeni di erosione, ovvero di avanzamento della linea di riva causato dall’accumulo di sedimenti marini lungo il litorale;


4. Poiché la linea di riva non è un elemento fisico fisso, ma è soggetta a continue variazioni, si rende necessario disporre di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato e a tal fine risulta indispensabile riservare alla Regione il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, e mantenere in capo alle province il monitoraggio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa di propria competenza;


5. Il costante aggiornamento del quadro conoscitivo è garantito altresì attraverso il sistema informativo regionale della costa che, oltre a riportare i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio, contiene il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri, nonché tutti i dati a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni.


6. Altra esigenza che la presente legge intende soddisfare, è quella di garantire l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di tutela della costa e, prima ancora, la condivisione delle scelte programmatorie, attraverso l’istituzione, analogamente a quanto già previsto in materia di difesa del suolo, di una conferenza partecipata dagli organi politici degli enti interessati e supportata da una comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture tecniche competenti appartenenti ai medesimi enti;


7. Occorre, altresì, semplificare e accelerare le procedure amministrative volte al rilascio dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, finalizzati al recupero e riequilibrio della fascia costiera, non solo attraverso la previsione, in coerenza con la normativa nazionale, di forme di semplificazione procedurale, ma anche riservando alla Regione il rilascio, nell’ambito di un medesimo procedimento, dei titoli necessari alla realizzazione degli interventi che riguardano il territorio di più comuni, ferme restando le competenze amministrative statali in materia di gestione del demanio marittimo e di autorizzazioni all’immersione in mare, nonché quelle comunali per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi eventualmente necessari;


8. Infine, al fine di preservare la normale dinamica della costa, è necessario che, nell’ambito delle autorizzazioni di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998 , siano valutati gli impatti che l’intervento proposto produce sulla morfodinamica costiera e la coerenza dello stesso rispetto alla programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.