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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 8
- Inserimento dell'articolo 16 sexies nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 16 quinques della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 16 sexies - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’
articolo 20, della l.r. 88/1998
1. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’
articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998
, l’ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell’intervento, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
2. Fatte salve le semplificazioni già previste dall’
Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006
, l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia pubblici che privati, di ridotta entità comportanti l’utilizzo di materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti il tratto interessato dall’intervento, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.
3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione è accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le modalità di attuazione dell’intervento e le caratteristiche del materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d).
4. L’autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da realizzare con cadenza annuale, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali interventi ed ha validità per l’intera durata del programma.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.