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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 6
- Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 16 ter della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 16 quater - Conferenza permanente per la tutela della costa
1. Al fine di garantire la condivisione delle scelte programmatorie e di raccordare e coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, è istituita, presso la Giunta regionale, la Conferenza permanente per la tutela della costa, di seguito definita “conferenza”, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. In particolare la conferenza:
a) formula proposte per la predisposizione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera di cui all’articolo 16 bis;
b) fornisce indirizzi per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative di recupero e riequilibrio della fascia costiera, che gli enti partecipanti, in relazione alle funzioni di competenza, provvedono a recepire con propri atti.
2. La conferenza favorisce altresì il coordinamento delle iniziative poste in essere dalla Regione, dagli enti locali, nonché dagli enti ed organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle provincie costiere o loro delegati, nonché da cinque sindaci dei comuni costieri, o loro delegati, individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale.
4. La conferenza approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.
5. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i presidenti degli enti parco interessati e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
6. A supporto della conferenza è istituito un comitato tecnico, denominato “Osservatorio regionale della costa”, composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, delle strutture tecniche competenti in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera appartenenti agli enti di cui al comma 3.
7. L’Osservatorio regionale della costa, provvede altresì a supportare gli enti partecipanti nell’esercizio dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 16 ter, nonché nella valutazione dei fattori che influenzano la morfodinamica costiera.
8. La partecipazione alla conferenza e all’Osservatorio regionale della costa è a titolo gratuito.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.