Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 5
- Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 91/1998
1. Dopo l'articolo 16 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 16 ter - Monitoraggio
1. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero e riequilibrio della fascia costiera, la Regione effettua il monitoraggio a scala regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa.
2. Le province svolgono le attività di monitoraggio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMa), nel rispetto delle forme e modalità di cui alla
legge regionale 17 luglio 2009, n. 39
(Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa.).
4. La Regione può altresì collaborare con università o centri di ricerca, previa stipula di appositi accordi di collaborazione scientifica nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche o allo sviluppo di metodologie e tecniche innovative funzionali alle attività di monitoraggio.
5. Al fine di uniformare i criteri per le attività monitoraggio di cui al presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva linee guida per la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.