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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 4
- Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 91/1998
1. Dopo l'articolo 16 nel titolo IV bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 16 bis - Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Nell’ambito del PAER di cui alla
l.r. 14/2007
, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all’individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al
Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.
2. In attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti nel PAER, e specificati nel documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’
articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44
(Disposizioni in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale approva il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:
a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri di competenza regionale, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), ed il relativo cronoprogramma;
b) le opere di competenza provinciale e gli interventi di manutenzione, di cui all’articolo 14, comma 1, rispettivamente lettere b) e c), finanziati anche parzialmente con risorse del bilancio regionale, ed il relativo crono programma;
c) i soggetti attuatori delle opere di cui alla lettera a), eventualmente individuati ai sensi del comma 5;
d) il quadro conoscitivo di riferimento per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all’individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;
e) le attività per l’implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell’evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.
3. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera contiene altresì una sintesi sullo stato di attuazione del documento relativo all’anno precedente.
4. Il documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera è redatto su base triennale ed è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Per la realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di rispettiva competenza, la Regione e le province possono stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell’
articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.