Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 77

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 10
- Disposizioni finali e transitorie
1. Fino all’approvazione del documento annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107.
2. Ai fini della formazione e gestione del sistema informativo regionale della costa di cui all’articolo 16 quinquies della l.r. 91/1998 , le province ed i comuni trasmettono alla Regione i dati dagli stessi detenuti a qualsiasi titolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le linee guida di cui all’articolo 12, comma 1 sexies, lettera d), della l.r. 91/1998 , sono approvate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.