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Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 75

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 17 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 16 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 novembre 2014;


Considerato quanto segue:


1. In vista dell’implementazione della l.r. 51/2014 , recentemente entrata in vigore, sono emersi dubbi interpretativi suscettibili di dar luogo a difficoltà applicative con conseguente rischio di contenzioso e di incertezza dei risultati elettorali, assolutamente da evitare;


2. In particolare, è necessario ed opportuno individuare con certezza la volontà del legislatore regionale in merito ai confini applicativi della norma di cui all’articolo 11, comma 3, relativa alla riduzione del numero di sottoscrizioni prevista a favore delle liste che sono espressione di gruppi costituiti in Consiglio regionale, sia con riferimento alla peculiare natura del gruppo misto, che non esprime, in quanto tale, una propria caratterizzazione politica omogenea, sia con riferimento alla necessaria permanenza in essere del gruppo che esprime la lista;


3. Stante l’imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale):
a) al primo periodo, l’espressione: “Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo stesso;
b) allo stesso primo periodo, l’espressione: “Purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali” è da interpretarsi nel senso che i gruppi devono essere stati costituiti da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, alla stessa data, devono risultare ancora costituiti;
c) al secondo e ultimo periodo, l’espressione: “Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi…” è da interpretarsi nel senso che, per quanto concerne il gruppo misto, la disposizione ivi prevista si riferisce ai singoli componenti del gruppo stesso.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.