Menù di navigazione

Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) ed m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);


Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 );


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Considerato quanto segue:


1. Occorre effettuare alcune modifiche alla l.r. 21/2010 a seguito dell'entrata in vigore del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, che produce conseguenze significative anche sul sostegno regionale ai soggetti così riconfigurati a livello statale;


2. L’articolo 3, comma 5, del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, individua, per l'ambito della prosa, una suddivisione in settori che prevede, tra gli altri, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, diversamente da quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 novembre 2007 (Criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali) che prevedeva invece i teatri di produzione ad iniziativa pubblica e i teatri stabili di innovazione;


3. Gli articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014, introducono, rispettivamente, la definizione di:


- “Teatro nazionale”, come organismo che svolge attività teatrale “di notevole prestigio nazionale e internazionale”, e che si connota per la propria “tradizione e storicità”;

- “Teatro di rilevante interesse culturale”, come organismo che svolge attività di produzione teatrale di “rilevante interesse culturale prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza”.


4. I sopracitati articoli 10 e 11 del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 stabiliscono, rispettivamente, la seguente condizione, congiuntamente ad altre, per la concessione di contributi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

- per i teatri nazionali, “l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale”;

- per i teatri di rilevante interesse culturale, “l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale”;


5. Si rende necessario, pertanto, apportare modifiche sia all'apparato definitorio sia alle forme del sostegno regionale previsti dalla l.r. 21/2010 , nonché posticipare, per l’anno 2015, il termine per l’accreditamento previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), al fine di prevedere, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, la possibilità di accedere ai contributi regionali e, conseguentemente, permettere agli stessi di concorrere per l'ottenimento dei contributi in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Sito esternol. 163/1985 , secondo le nuove disposizioni del d.m. beni culturali 1 luglio 2014;


6. L’articolo 43, comma 1, lettera b), del d.m. beni culturali 1 luglio 2014 introduce, inoltre, tra le azioni trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino, tra gli altri, progetti finalizzati alla coesione e all’inclusione sociale.


7. In armonia con la norma citata al punto 6, si ritiene opportuno specificare, all’articolo 39, comma 2, della l.r. 21/2010 , la linea di sostegno finanziario a progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e a attività culturali) le parole: “
gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa
” sono sostituite dalle parole seguenti: “
gli organismi dello spettacolo dal vivo
”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2010 le parole: “
dei teatri stabili d'innovazione e
” sono soppresse.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 21/2010 dopo la parola: “
enti
” sono aggiunte le seguenti: “
e dagli organismi
”.
Art. 3
1. Nella rubrica dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”. Le parole: “
negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione
”, sono sostituite dalla seguente: “
nell'ambito
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
Art. 4
b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e
storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “
dei teatri stabili d'innovazione
” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale
”.
Art. 5
1. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 21/2010 , dopo le parole: “
di cui all'articolo 39 comma 2
”, la parola “
a
” è soppressa.
Art. 6
1. Nella rubrica dell’articolo 43 della l.r. 21/2010 le parole: “
Fondazione Teatro Metastasio
” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 le parole: “
alle fondazioni di cui al comma 1 e 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla fondazione Maggio Musicale Fiorentino
”.
Art. 7
1. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
Art. 8
- Norma finale
1. Ai fini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, per l’anno 2015 il termine previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) è posticipato al 30 settembre.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.