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Legge regionale 28 novembre 2014, n. 72

Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 17/2006 , alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 3 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);


Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese):


1. Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti nel corso di applicazione della legge è necessario esplicitare che la legge regionale è emanata nel rispetto dei principi generali previsti dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59 );


2. Al fine di accelerare l’erogazione dei contributi alle imprese sono apportate modifiche alle norme che disciplinano i procedimenti di erogazione introducendo, in particolare, la possibilità di attestare determinati requisiti da parte delle imprese anche per l’erogazione dello stato di avanzamento del progetto;


3. Per garantire maggior certezza temporale nonché per superare alcuni dubbi applicativi e tener conto del mutato contesto socio economico, sono introdotte modifiche ad alcune disposizioni relative alla revoca dei contributi tenuto conto della complessità del procedimento;


4. Al fine di sostenere le imprese che operano in importanti settori economici quali turismo, commercio, cultura e servizi, è istituito uno specifico fondo unico di cui tali imprese possono beneficiare;


5. Si interviene per modificare il criterio di premialità delle imprese micro piccole e medie al fine di intendere la sostenibilità nella sua accezione più completa – sociale ed ambientale – in coerenza con le politiche regionali già realizzate nel corso degli ultimi anni ed anche con le politiche europee ormai orientate verso il concetto di sostenibilità inteso non esclusivamente dal punto di vista ambientale;


6. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo toscano e recepire la disciplina europea sulla creazione di impresa viene inserito nella legge un nuovo titolo dedicato al sostegno per la costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, al sostegno alla espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili e al sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani;


7. Al fine di supportare le nuove imprese è prevista la costituzione di una rete di accompagnamento riservata a tutte le imprese neo-costituite;


Per quanto concerne la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese):


8. Al fine di semplificare l’azione amministrativa si interviene sulla legge per eliminare la Commissione etica regionale e introdurre forme diverse di consultazione dei portatori di interesse, da coinvolgere di volta in volta in base alla natura dei provvedimenti relativi alla responsabilità sociale d'impresa, rafforzando in tal modo anche il ricorso agli organismi consultivi già esistenti a livello istituzionale.


Per quanto concerne la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese):


9. A seguito dell’eliminazione dell’albo artigiani ed a completamento del processo di semplificazione degli adempimenti normativi in tema di artigianato, è necessario eliminare dalla l.r. 53/2008 ogni previsione riguardo ulteriori controlli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sui requisiti artigiani rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale in tema di registro delle imprese e di annotazione nello stesso della qualifica artigiana.


Per quanto concerne la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione):


10. A seguito di difficoltà tecniche riscontrate per l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria rivolti ai responsabili dell’attività produttiva di panificazione, si prevede la proroga dei termini di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/2001 1, al fine di consentire agli interessati di adempiere all’obbligo formativo;


Approva la presente legge


CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
Abrogato.
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
Abrogato.
Art. 25
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese)
Art. 26
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2006
1. L’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese) è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Consultazione per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, assicura il coinvolgimento dei portatori d’interesse regionali nel programmare e attuare iniziative e progetti volti a promuovere la responsabilità sociale delle imprese. A tal fine sono consultati i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta regionale ed il
Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti.
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)
Art. 27
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:
4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26
”.
4. Il comma 7 bis dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione
alla gestione di cui all’
Sito esternoarticolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463
(Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’
Sito esternoarticolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
”.
Art. 28
1. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale e alle CCIAA.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione)
Art. 29
- Differimento dei termini di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/2011
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) dopo le parole: “
entro il termine massimo di
” le parole “
dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
ventiquattro mesi
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r 18/2011 dopo le parole: “
entro il termine massimo di
” le parole “
dodici mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
ventiquattro mesi
”.”
CAPO V
- Abrogazioni
Art. 30
- Abrogazioni
1. Sono abrogare, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali);
b) la legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);
c) l’articolo 82 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.