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Legge regionale 28 novembre 2014, n. 72

Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 17/2006 , alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 3 dicembre 2014

Art. 27
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:
4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26
”.
4. Il comma 7 bis dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione
alla gestione di cui all’
Sito esternoarticolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463
(Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’
Sito esternoarticolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.