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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 53

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 3
- Disposizioni di prima applicazione
1. In via di prima applicazione la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati a seguito del bando di servizio civile regionale emanato con decreto dirigenziale 22 aprile 2014, n. 1677 (Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti iscritti all’albo regionale – anno 2014), approvati dalla competente struttura regionale e compatibili con il PON Garanzia Giovani.
2. Nel bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile di cui all'articolo 8 della l.r. 35/2006 sono espressamente individuati i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani ed i requisiti dei giovani ammissibili di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della l.r. 35/2006 come introdotto dalla presente legge. Il bando è trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.
3. Per i progetti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 35/2006 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.