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Legge regionale 24 novembre 2014, n. 70

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre 2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 24 novembre 2014

Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 10-14 ottobre 2014 e 5-7 novembre 2014, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili destinati ad abitazioni e delle relative pertinenze, nonché per il reintegro dei beni mobili ivi contenuti.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore ISEE massimo di euro 36.000,00, riferito all’anno 2013, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.