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Legge regionale 12 novembre 2014, n. 68

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 19 novembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Considerato quanto segue:


1. Ad oltre un anno dall’entrata in vigore della l.r. 40/2012 , che ha istituito nell’ordinamento della Regione Toscana il collegio dei revisori dei conti, si rende opportuno, sulla base dell’esperienza fin qui maturata, integrare la suddetta legge con alcuni interventi manutentivi volti a facilitare, sul piano procedurale, lo svolgimento dei compiti propri del collegio;


2. A tal fine, si ritiene opportuna una più esatta definizione delle modalità di acquisizione degli elementi di conoscenza necessari al collegio, con particolare riferimento all’attività delle commissioni consiliari ed all’attività emendativa di aula relative agli atti sottoposti all’esame del collegio;


3. Si prevedono disposizioni di maggiore snellezza per le riunioni del collegio in caso di occasionale assenza di uno dei componenti;


4. Per quanto attiene alla durata in carica del collegio, è opportuno modificare l’iniziale previsione di tre anni, innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità dell’organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nell‘attuale fase di adattamento del bilancio stesso alle linee di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici;


5. Verificate, nella concreta esperienza, la quantità e qualità di impegno professionale richieste al collegio per lo svolgimento dei compiti assegnati ed effettuata, altresì, un’analisi comparativa con la disciplina di analoghi organismi operanti presso le altre regioni e i maggiori enti locali, si ritiene congruo ridefinire, sia pure in ridotta misura, il compenso attribuito;


6. Si introduce inoltre la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con deliberazione della Giunta regionale, a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs 118/2011 , in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio (i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte), disponendo un ulteriore incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) la parola: “
favorisce
” è sostituita dalle seguenti: “
e il Consiglio regionale favoriscono
”.
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2012 è inserito il seguente:
1 bis. A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse professionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l’esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r. 40/2012 , è inserito il seguente:
1 ter. Gli adempimenti conseguenti all’attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell’entrata in vigore del presente comma.
”.
Art. 3
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente periodo: “
A tal fine, sono trasmessi al collegio gli ordini del giorno delle sedute della Giunta regionale e delle commissioni consiliari
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il Consiglio regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la comunicazione degli emendamenti approvati dall’aula agli atti sui quali il collegio ha espresso il proprio parere.
”.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età.
”.
Art. 5
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 40/2012 la parola: “
tre
” è sostituita dalla seguente: “
cinque
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 il numero: “
15
” che compare due volte è sostituito in entrambi i casi dal seguente: “
20
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e
oneri.
”.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 40/2012
1. L’articolo 13 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 90.000,00 per l'anno 2014 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
ANNO 2014
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 10.000,00.
ANNO 2015
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
ANNO 2016
In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
In aumento, UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”, per euro 20.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi e per l’eventuale attuazione dell’articolo 10, comma 2 bis, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
13 bis - Norma transitoria
1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall’entrata nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
”.
Art. 9
- Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012
1. Dopo il punto 11 del preambolo della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:
11 bis. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall’esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all’Sito esternoarticolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio, i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte, disponendo un conseguente incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.